17 Maggio 2026 | Avv. Rosanna De Canio
Aggravante della minorata
difesa nella truffa on line: quando è integrata?
L’art.
640 c.p. punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, prevedendo al
comma 2-ter l’aggravante della “minorata difesa” e quindi un aumento di pena“se
il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici
idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”.
Tale
aggravante, introdotta dalla Legge n. 90/2024, è volta a punire più severamente
la condotta di chi commette la truffa approfittando delle condizioni di luogo
derivanti dall’utilizzo del mezzo telematico, con modalità volte a schermare
e quindi a rendere più difficoltosa l’identità dell’agente o di terzi.
La
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, nella sentenza n. 8644 del
2026 si è occupata di una vicenda avente ad oggetto proprio una truffa on line
aggravata dalla minorata difesa, nella quale la condotta dell’imputato era
consistita nell’aver indotto la persona offesa a trasferire del denaro dalla
propria carta al conto corrente dell’imputato, sulla base di informazioni
ingannevoli comunicate via mail.
La
Corte di cassazione, chiamata a valutare la sussistenza nel caso di specie
dell’aggravante de quo, ha chiarito quando può ritenersi
integrata statuendo che“sussiste l’aggravante della minorata difesa, con
riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali
egli, ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p., abbia approfittato, nell’ipotesi di
truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso,
la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo
il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente,
determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di
schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun
efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi
agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.
Pertanto
l’aggravante della minorata difesa nella truffa on line è integrata allorquando
la distanza tra l’autore della truffa e la vittima consente al truffatore di celare
la propria identità, ponendolo in una condizione di vantaggio, e alla persona
offesa di non poter preventivamente controllare il prodotto acquistato, rendendo
la vittima “vulnerabile” proprio a causa delle condizioni di luogo realizzate
dall’uso del mezzo informatico.
Avv. Rosanna De Canio