23 Agosto 2026 | avv. Filippo Castellaneta
Arresti domiciliari e smart working
1. Premessa
Il diritto penale cautelare attiene ad un momento importante, e drammatico, del procedimento penale, ossia alla fase nella quale - prima del processo e della sentenza - si applicano ad una persona modalità restrittive della libertà personale.
In tale fase, oltre ad i gravi indizi di colpevolezza, vengono in risalto le “esigenze cautelari” elencate nell’art. 274 c.p.p (esigenze investigative, pericolo di fuga, pericolosità della persona e possibilità concreta che possa commettere delitti).
La collocazione domiciliare dell’indagato/imputato rappresenta già un evidente miglioramento rispetto alla condizione carceraria, tuttavia essa non può limitare le capacità produttive e positive della persona sottoposta a misura che rimane assistito dalla presunzione d’innocenza.
2. Arresti domiciliari ed attività lavorativa. Il “lavoro agile” da casa.
Nel caso della sottoposizione agli arresti domiciliari, se le “esigenze cautelari” lo consentono, al custodito dovrebbe essere concesso di esercitare l’attività lavorativa.
In materia, però vige il disposto di cui all’art. 284 comma 3 c.p.p. e cioè il Giudice può autorizzare l’attività lavorativa “se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza”.
Tale condizione va associata a quella delle esigenze cautelari comunque tutelabili attraverso una previsione dinamica della custodia domiciliare che, per l’appunto, preveda l’esercizio dell’attività lavorativa e quindi, per prassi, l’uscita dall’abitazione per alcune ore al giorno.
Variante della questione: la possibilità per chi è sottoposto agli arresti domiciliari, di svolgere attività lavorativa in modalità smart working ossia rimanendo a casa ed utilizzando le modalità di comunicazione necessarie per esercitare l’attività lavorativa.
3. La Cassazione ha di recente affrontato il caso. Sentenza n. 26398/2026 V sezione penale.
Il Tribunale del riesame di Milano aveva di recente respinto un’istanza difensiva volta a far concedere ad un’imputato del reato di persecutori, la possibilità di svolgere da casa attività lavorativa in smart working.
Il Giudice della cautela aveva respinto l’istanza ritenendo che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 284 comma 3 (assoluta necessità o stato di indigenza), in quanto la presenza di altri familiari avrebbe potuto garantire il sostentamento dell’arrestato.
La Cassazione, a seguito di istanza difensiva, è intervenuta ribadendo alcuni concetti cardine innanzitutto in materia di indispensabili esigenze di vita e di obblighi dei familiari.
Infatti, al fine di valutare la indigenza deve farsi riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente ed alle utilità economiche che gli siano dovute dalle persone obbligate per legge o per rapporti contrattuali al suo mantenimento.
Punto importante, ribadito, nella sentenza dei Supremi Giudici è che: “non rileva la situazione economica dei familiari poichè essa non è presa in considerazione dalla legge né sussiste alcun obbligo al mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari al di fuori di quello strettamente alimentare”.
Ribadito questo concetto, la V sezione della Cassazione ha poi affrontato il tema dello “smart working” per l’arrestato domiciliare ribadendo che nulla vi è di “automatico” né per la sua concessione né per il suo diniego.
Innanzitutto va ribadito un concetto: il lavoro “agile” comunque implica contatti con altri soggetti, modalità di comunicazione con il datore di lavoro e potenziale operatività degli strumenti telematici e telefonici che, come è noto, di solito, vengono vietati alla persona sottoposta a custodia cautelare domiciliare.
Una persona quindi può rimanere all’interno della propria abitazione ed al contempo interagire con una miriade di soggetti, ed in teoria, anche con la persona offesa dal reato, verso la quale l’ordinamento, in questo periodo storico, ha riservato particolari cautele.
Secondo i supremi Giudici occorre valutare in concreto la tipologia dell’attività lavorativa che si andrà a svolgere, la sua compatibilità con la misura in atti, e le possibilità di controllo da parte degli inquirenti. L’arrestato domiciliare ha un suo perimetro prescrizionale nel quale deve operare e dal quale non può sconfinare facendo venir meno l’efficacia della misura in atti.
Occorre un equilibrio tra lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working e il rispetto delle prescrizioni.
4. Il ruolo fondamentale della difesa del richiedente.
Deve osservarsi innanzitutto che un principio va elevato a dogma difensivo nel caso di custodia cautelare: la persona custodita non può svilirsi in attesa del processo, e gli deve essere consentita la possibilità di lavorare, di esprimere le sue capacità sia in carcere, soprattutto se beneficiario della misura più attenuata degli arresti domiciliari.
Una difesa attenta “deve” questo alla “persona” assistita.
In questo solco l’attività difensiva deve argomentare e trovare elementi utili per fare in modo che il proprio assistito, sebbene custodito, possa continuare a svolgere l’attività lecita e lavorativa consueta: la misura incide nei rapporti con gli altri, incide sulle cautele per le persone offese, modifica le abitudini di vita ma non può eliminare la capacità lavorativa, se presente, e non può fermarla a rischio di perderla.
La Giurisprudenza di legittimità ci dice che il Giudice della cautela deve valutare, ai fini della concessione dell’autorizzazione, il tipo di mansione, le modalità di comunicazione, i soggetti con i quali il lavoratore dovrà rapportarsi e le possibilità di effettuare i controlli.
La difesa ha quindi l’onere di argomentare circa la necessità del lavoro, anche per mantenere inalterata la capacità reddituale necessaria per i fabbisogni quotidiani, la mancanza di pericoli per il mondo esterno e quindi dimostrare anche tecnicamente che i rapporti riguarderanno determinate categorie di utenti e di colleghi di lavoro, e che, ad esempio, gli strumenti telematici, saranno utilizzati in determinate orari della giornata, e che comunque saranno vietati contatti amicali o altro ma l’utilizzo del mezzo telematico sarà esclusivamente dedicato all’attività lavorativa ed i controlli saranno possibili indicando, ad esempio, quale è lo strumento telematico in utilizzo, quali la password da fornire per i controlli e quant’altro utile per consentire all’autorità di P.S. di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni.
Un difesa cautelare, quindi, non solo puntigliosa ma personalizzata capace di fornire al Magistrato un contributo rassicurante e indurlo a consentire anche al custodito di poter proseguire la sua vita lavorativa.
23 agosto 2026 Avv. Filippo Castellaneta